Il Governo ha trasmesso il testo del decreto legislativo che concerne il riordino del gioco pubblico online alle camere.
Si è discusso molto, nei mesi precedenti, di questa nuova disciplina che culminerà entro il 2024 con un nuovo bando di gara per l’assegnazione delle concessioni online al prezzo di ben 6 milioni di euro (per l'assegnazione delle concessioni e ulteriori 4,5 milioni annui per gli esercizi successivi a determinate condizioni).
Un costo ritenuto eccessivo per molti operatori, soprattutto quelli medio-piccoli (che potranno comunque “consorziarsi” ), in particolar modo considerando i prezzi delle licenze negli altri paesi europei.
In questo Articolo:
- 1 I costi per l'assegnazione delle concessioni: 6 milioni + 4,5 milioni annui
- 2 Riordino: Tutela e integrità dei giocatori priorità del Governo come la tutela dei concessionari
- 3 L'inter di approvazione: decreto "sottoposto a parere parlamentare"
- 4 L'obiettivo del Governo Meloni
- 5 I principi generali del Riordino, punto per punto
- 6 La pubblicità per "la diffusione del gioco sicuro e responsabile"
- 7 Investimenti importanti dei concessionari nella comunicazione responsabile
- 8 UPDATE: Conferenza Unificata: parere favorevole sul decreto, osservazioni sull'abrogazione dei divieto pubblicità
I costi per l'assegnazione delle concessioni: 6 milioni + 4,5 milioni annui 2dj6p
Il costo delle concessioni rimane un grosso punto interrogativo perché oltre ai 6 milioni, è necessario capire i criteri di calcolo dei 4,5 milioni extra da versare ogni anno da parte dei concessionari. A una prima lettura pare che tale extra gettito dovrà essere versato solo da chi sia in possesso di una rete di punti remoti.
Art. 25
(Disposizioni finanziarie)
- Il fondo di cui all’articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n.
111 è incrementato di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 derivanti dalle maggiori entrate previste all’articolo 13, comma 2. - Le maggiori entrate derivanti dall’articolo 6, comma 6, lettera n) sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1.
Articolo 13 comma 2 riguarda l'istutuzione dei punti vendita ricarica (detti anche in gergo punti remoti).
E' molto probabile quindi che i concessionari che dispongono dei punti a terra remoti (i quali si appoggiano alla concessione online), rischino di pagare fino a 4,5 milioni di euro l'anno. Ma in tal senso le due norme paiono troppo generiche e bisognerà attendere il decreto legge attuativo, per avere un quadro completo e comprenderne i criteri di calcolo.
Art. 13
(Punti vendita ricariche)
"L’Agenzia istituisce e tiene, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi
pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in
esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche."L’Agenzia istituisce e tiene, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi
pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in
esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche."
L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento preventivo all’Agenzia di un importo annuale pari a euro duecento per il primo anno e a euro centocinquanta per ciascuno degli anni successivi. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’albo.
Riordino: Tutela e integrità dei giocatori priorità del Governo come la tutela dei concessionari 60576j
Leggendo però il testo del Decreto Legislativo pubblicato da Agimeg emergono particolari importanti che chiudono il cerchio: da una parte il Governo chiede un costo molto alto per le concessioni, dall’altra cerca di ricostruire un quadro più chiaro, trasparente e favorevole agli operatori legali sfavoriti (negli ultimi 5 anni) dalla concorrenza indisturbata dei siti online totalmente fuori legge.
Un quadro più favorevole ai cocnessionari ma pur sempre con delle limitazioni (giustamente) stringenti che riguardano la tutela della salute e dell’integrità dei giocatori e dei comuni cittadini che rimane una priorità contenuta nell’articolo 3, quello che elenca i Principi della riforma stessa.
L'inter di approvazione: decreto "sottoposto a parere parlamentare" 4nm4j
L’aspetto più singolare e curioso è che il Governo da una parte dà un indirizzo politico sul settore molto preciso, ma dall’altra vuole comunque che tale “riforma” sia condivisa dal Parlamento. Come si legge nel testo del decreto arrivato nelle due commissioni della Camera (e successivamente inviato anche al Senato con procedura d’urgenza) è un “Atto del Governo sottoposto a parere Parlamentare”. E’ l’atto della Camera numero 116 e viene definito: “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza”.
Rispetto a un decreto legislativo standard (nel quale il Governo si assume la responsabilità politica della emanazione e poi deve essere successivamente convertito in Legge dal Parlamento entro 60 giorni) in questo caso l’Esecutivo ha chiesto un parere al Parlamento in maniera preventiva, come se fosse – di fatto – una proposta di legge su impulso del Governo, con la differenza però che detta i tempi e l’agenda al Parlamento e non viceversa.
I pareri però devono essere di natura finanziaria.
Il motivo può essere di natura tecnica: per essere pienamente efficaci gli atti del Governo (come un decreto legge) in materia di giochi online devono avere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti per essere opponibili ai terzi. Se però il testo è approvato dal Parlamento il quadro può cambiare.
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L'obiettivo del Governo Meloni 1p1v5c
L’obiettivo del Governo Meloni e, soprattutto, del Ministro dell’Economia Giorgetti, è quello di ottenere sul testo un doppio parere favorevole delle Camere in tempi molto stretti per avere il via libera subito: per questo motivo ha inviato il testo in Senato con una procedura d’urgenza per organizzare il bando di gara entro il 2024 e poter quindi incassare i proventi milionari delle concessioni e metterle a bilancio nello stesso esercizio (2024 come previsto nei documenti economici programmatici).
Il primo aggio decisivo però sarà l’esame e la discussione prevista per il 22 febbraio in Commissione Finanze della Camera. Nelle Commissioni delle due camere si giocherà la partita più importante e definitiva perché verrà licenziato il testo definitivo del decreto.
Importante anche la presentazione e discussione del testo nella Conferenza Unificata con le Regioni. Il Governo Meloni quindi sta cercando di coinvolgere tutti gli attori in gioco, nel vero senso della parola, anche se nel gaming online le Regioni e gli Enti Locali hanno un ruolo residuale (ad eccezione dei punti remoti).
I principi generali del Riordino, punto per punto 1c424
Abbiamo esaminato il decreto articolo per articolo e uno degli aspetti più interessanti riguarda i principi contenuti nell’articolo 3 dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza”.
Art. 3 (Principi ordinamentali del gioco in Italia)
Art. 3 (Principi ordinamentali del gioco in Italia)
- L’esercizio del gioco pubblico è consentito nel territorio dello Stato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) tutela dei minori di età;
b) legalità del gioco, assicurata attraverso la conformità alla disciplina stabilita dalle norme primarie e secondarie di settore;
c) sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell’ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali;
d) promozione del gioco responsabile, diretto a evitare forme anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore;
e) trasparenza dell’offerta di gioco, quale garanzia della piena conoscibilità delle regole e dei meccanismi di gioco;
f) sviluppo delle reti di gioco secondo modelli che assicurano competitività e solidità organizzativa, economica ed efficienza dei soggetti che compongono le relative filiere;
g) prevenzione, contrasto e repressione del gioco illegale o comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonché delle attività di riciclaggio eventualmente connesse alle attività di gioco;
h) tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco;
i) unitarietà ed uniformità della organizzazione e della gestione della rete di offerta di gioco pubblico nell’intero territorio nazionale;
l) utilizzo della pubblicità del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili. - I principi di cui al comma 1 valgono quale criterio interpretativo delle norme in materia di gioco pubblico stabilite dall’ordinamento nazionale.

Nella foto (Shutterstock) il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
La pubblicità per "la diffusione del gioco sicuro e responsabile" 4f6z2
Il Governo l'ha inserito nei principi generali del Riordino:
“Utilizzo della pubblicità del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili”.
Il comma 1 dell'articolo 3 (lettera L) si potrebbe prestare a varie interpretazioni, per esempio anche a una pubblicità generica riguardo messaggi sul gioco responsabile (anche se in questo caso sarebbe più corretto parlare di comunicazione istituzionale cosa che il governo fa nella prima parte dell'articolo 15, quando parla di "iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa".
Come interpretare la norma, il riferimento a "investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario" 5icv
I professori bravi negli atenei universitari però insegnano che una norma deve essere interpretata in base al contesto (in questo caso l'intero decreto) e l'articolo 1, comma 3, va interpretato anche in base ai riferimenti proprio dell'articolo 15.
Nell'articolo 15, il Governo fa riferimento agli "investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario" facendo un distinguo rispetto agli "investimenti in comunicazione e informazione".
Combinando la lettura dei due articoli, pare chiaro che il Governo abbia voluto far intendere la legittimità degli "investimenti pubblicitarie e promozionali del concessionario", termini che difficilmente lasciano dubbi.
In ogni caso vi sarà un decreto attuativo al testo oggi in esame, il quale tradurrà anche l'orientamento politico del Governo in materia di advertising sul gioco pubblico. Di sicuro i paletti sulla tutela dei giocatori rimane, giustamente.
Non si tratta di prevedere un flusso pubblicitario come quello pre-2019 con call to action senza alcuna limitazione, ma è fatta salva la "tutela dei soggetti più vulnerabili" , una mossa più che condivisibile. Ci saranno quindi delle limitazioni come è giusto che sia, ma rappresenterebbe un rafforzamento del “gioco sicuro” e legale a scapito del gioco illegale dei .com che si sono proliferati come non mai in questi 5 anni.
Il messaggio politico 645n1d
In ogni caso è importante attendere il decreto attuativo per una interpretazione definitiva delle norme degli articoli 3 e 15, ma pare ovvio che il Governo abbia voluto reintrodurre la parola pubblicità (che può prestarsi a mille sponde e interpretazioni anche per il futuro) all'interno di un riordino storico per il gioco pubblico online che potrebbe durare anni.
E' possibile anche che l' Esecutivo e i suoi sponsor (in primis la Lega di Serie A) vogliano mantenere un profilo basso fino all'approvazione del decreto attuativo.
Tale mossa, in ogni caso, apre a scenari fino a poco tempo fa impensabili e, l'attuale normativa in vigore, con un testo così viene - di fatto - implicitamente abrogata e potrebbe anche essere stravolta al primo soffio di vento, con un atto regolamentare di un ente non legislativo ma amministrativo (pensiamo per esempio a o AGCOM).
Del resto, con costi del genere del bando di gara, l'unico modo per attirare operatori (il Ministero ha previsto la partecipazione di 40 concessionari) è quello di tutelarli e dargli tutti gli strumenti per poter crescere, nei limiti ovviamente della tutela dei giocatori e delle fasce più deboli e esposte (ma l'Italia ha già una normativa che dal Decreto Balduzzi è avanti rispetto a molte altre legislazioni).
Inoltre rafforzare l'immagine dei bookmakers legali significa anche tutelare e diffondere il messaggio del gioco sicuro.
Un altro aspetto e segnale molto importante da tenere in considerazione è il fatto che il Governo abbia già previsto un regolamento attuativo (è possibile anche da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per disciplinare ulteriormente alcuni punti del decreto, come, ad esempio l’articolo 15 che pare, al momento, generico anche se contenente specifiche direttive.
Ma l'aspetto fondamentale è che la pubblicità deve essere funzionale soprattutto alla tutela del gioco sicuro e responsabile. Questo è il punto cardine.
Investimenti importanti dei concessionari nella comunicazione responsabile 616n1x
Ecco l’articolo 15 che riguarda sempre materia di comunicazione responsabile:
“Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000,00 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, opera presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento ed è composta da cinque membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione, dell’interno, dell’economia e delle finanze e per lo sport e i giovani. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La somma di cui al primo periodo è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e, comunque, in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario”.
Nel frattempo Meta (Facebook e Instagram) hanno vinto il ricorso contro AGCOM al Tar Lazio dopo aver impugnato una sanzione da €750.000 per una presunta violazione del Decreto dignità.
UPDATE: Conferenza Unificata: parere favorevole sul decreto, osservazioni sull'abrogazione dei divieto pubblicità 6u5s4d
Arrivano conferme sull'esistenza dell'abrogazione del Divieto di Pubblicità nei giochi. La Conferenza Unificata ha emesso parere favorevole sul testo dei giochi ma ha espresso due osservazioni:
La prima è sul fatto che l'attività dei punti di ricarica può essere in conflitto con le normative regionali (per quanto riguarda il distanziometro e altre norme a tutela dei cittadini).
La seconda è proprio sul Divieto di Pubblicità. La Conferenza ha invitato il Governo a valutare la modifica dell'articolo 3 riguardo alla Pubblicità, in particolare a manetenere l'attuale divieto.
Si tratta di un parere meramente consultivo ma stanno arrivando le prime reazioni pubbliche al Decreto di riordino con le ultime novità riguardo la pubblicità.